Fornitura di un dipendente tra due associazioni
Publié le 28 avril 2016
Per non essere qualificato prestito di manodopera illegale, la disponibilità di un dipendente tra due associazioni, soggetto a remunerazione, cioè a scopo di lucro, deve soddisfare determinati criteri.
Così, il contratto concluso tra queste strutture non può essere inteso solamente come il prestito di manodopera, ma la prestazione di servizi che sarà il discorso del dipendente.
Inoltre, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, il lavoratore messi a disposizione per rendere l'esperienza di associazione utente distinto da quello dei suoi dipendenti (qui principalmente per gli educatori e non gli allenatori) e specifici (in questo caso, l'esenzione dalla formazione professionale). Infine, il dipendente non deve essere posto sotto l'autorità dell'associazione utente ma devono rimanere sotto la subordinazione dell'associazione che lo utilizza (piani di intervento e interviste annuale condotte dall'associazione datore di lavoro, compresi).
Così, in questo caso, disposizione, da un'associazione del settore animazione, di un addestratore per un'associazione che lavora per il reinserimento dei giovani in difficoltà non è stato trovato come un prestito di manodopera illegale.
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